Fra le numerose disposizioni previste per evitare la diffusione dell’epidemia di Corona virus ci sono ambiti che non sono stati valutati. Uno fra questi è la tutela dei condomini che ospitano studi medici all’interno degli edifici dove dimorano.
È noto come molti studi medici o ambulatori pediatrici si trovino all’interno dei condomini al primo, secondo o al terzo piano senza avere, dunque, l’ingresso e l’uscita indipendenti e su strada.
Come farà l’amministratore a garantire l’igiene dei luoghi e delle parti comuni in genere?
Bisogna innanzitutto precisare che nonostante le attività di studi medici comportino un aumento dei frequentatori condominiali, la sanificazione delle parti comuni è obbligatoria solo nel caso in cui l’amministratore venga ufficialmente a conoscenza di casi di contagio da Corona virus verificatisi all’interno degli immobili ubicati nell’edificio, tra cui gli studi medici.
In tutti gli altri casi il ricorso alla sanificazione delle parti comuni va valutato sempre come facoltativo, non necessario.
È consigliabile, tuttavia, a tutela di tutti i condomini, una più frequente sanificazione periodica.
L’amministratore che decide di provvedere al riguardo – anche su impulso dei condomini – dovrà scegliere una impresa specializzata, iscritta in uno specifico elenco tenuto dalla Camera di commercio del territorio interessato.
L’impresa prescelta dovrà documentare la propria abilitazione e produrre documenti attestanti i prodotti chimici che utilizzerà e il personale adibito allo svolgimento dell’attività stessa.
Quanto alla spesa “straordinaria” per l’effettuazione della sanificazione, la stessa andrà ripartita fra tutti i condomini, secondo la tabella di proprietà.
L’amministratore e l’assemblea dei condomini non sono, in ogni caso, in grado di imputare le spesa direttamente in capo allo studio medico.
Fonte: apaci.eu