Può il Condominio installare la videosorveglianza come ‘deterrente’ per i condòmini che conferiscano male i rifiuti per la raccolta differenziata?
Ci eravamo espressi in passato a favore di tale decisione, sulla scorta della sibillina espressione del Garante nel suo Provvedimento Generale del 2010, su citato: oggi, dobbiamo affermare che la risposta sia NEGATIVA.
Infatti, la FAQ n. 13, apparentemente relativa ai Comuni, risponde positivamente alla possibilità dei Comuni di installare la VS per scongiurare l’illecito conferimento di sostanze pericolose o altri illeciti conferimenti ed utilizzi delle piazzole di sosta, ma la medesima FAQ specifica, all’ultima frase, «Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati.».
Anche ritenendo possibile una diversa argomentazione in merito, per questioni prudenziali, si ritiene di sconsigliare la delibera di VS dell’area condominiale deputata alla raccolta differenziata.
Come segnalare la presenza della videosorveglianza all’interessato (= soggetto che entra/potrebbe entrare nell’angolo di visuale ed essere inquadrato/ripreso?)
Innanzitutto, come detto sopra, l’Informativa all’interessato, ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR e di quanto previsto dalle Linee – guida dell’EDPB, va fornita sempre. Anche in caso di telecamere finte o spente.
Cosa dobbiamo dichiarare all’interessato?
Si veda il cartello predisposto dall’EDPB e quello del nostro Garante, che riportiamo entrambi in coda: i due differiscono leggermente, ma lo stesso EDPB dichiara il proprio come non – binding suggestion, ovvero suggerimento non vincolante.
Questa informativa, che l’EDPB chiama first layer ovvero primo livello, è un’Informativa ‘semplificata’ rispetto a quella dell’art. 13 GDPR, in quanto riporteremo:
chi esegue la registrazione (ammesso che sia eseguita) o, in alternativa, la ripresa a circuito chiuso, cioè dichiareremo come viene eseguita la VS e chi è il Titolare del trattamento ed i suoi contatti; nel caso del Condominio, qui andrà inserita la denominazione del Condominio, quale Titolare del trattamento ed i dati dell’Amministratore, quale Responsabile del trattamento, dati che ovviamente dovranno cambiare ogni volta che cambia l’Amministratore;
il periodo di conservazione delle immagini (se registrate);
il nome ed i contatti del DPO (Responsabile Protezione Dati), qualora nominato – in ambito condominiale, si ritiene che il DPO non debba essere sempre nominato, ma si tratta di valutazione da compiere caso per caso secondo quanto previsto dal GDPR e dalle Linee – guida dell’EDPB sul DPO, nonché secondo le indicazioni del Garante;
la finalità della VS: l’EDPB, nelle Linee – guida sulla VS, indica espressamente che la finalità della VS installata a protezione della proprietà privata debba essere indicata come tutela contro furti, atti vandalici o aggressioni; non solo: l’EDPB, anche se non indicato poi nel cartello predisposto, desidera che il Titolare inserisca nello stesso cartello anche la BASE GIURIDICA della VS, che viene indicata, sempre dall’EDPB nelle Linee – guida sulla VS, come l’INTERESSE LEGITTIMO (art. 6 (1), lett. f) GDPR);
la possibilità di esercitare i diritti dell’interessato, tra i quali, trattandosi di trattamento basato sull’interesse legittimo del Titolare, vi è il diritto di opposizione (art. 21 GDPR).
Oltre al cartello, l’EDPB ha previsto che ci debba essere un second layer, cioè un secondo livello, di Informativa, il quale, oltre ai dati già inseriti nel cartello, deve riportare tutte le informazioni previste dall’art. 13 GDPR – quindi anche, ad esempio, se ci avvaliamo di terze parti per la VS o se le immagini vengono trasmesse a terzi.
Dove apporre il cartello?
Ciò che conta è che l’interessato possa vederlo prima di entrare nell’angolo di visuale della VS: quindi deve essere posto ad altezza d’uomo, perché l’interessato non deve essere costretto a ‘cercare’ con lo sguardo il cartello. Inoltre, deve essere posto al di fuori dell’area videosorvegliata: se sono già ‘dentro’ quando lo vedo, il trattamento potrebbe essere ritenuto illecito.
Non è obbligatorio indicare dove sono le telecamere, basta che si possa capire con facilità l’estensione dell’area videosorvegliata, in modo tale che l’interessato possa «eestensione dell’area videosorvegliata, in modo tale che l’interessato possa «evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario» – così testualmente la FAQ n. 4.
Fonte: condominioweb.com