Modulistica

I Nostri Servizi di Gestione e Amministrazione Condominiale

L’art. 67 disp. att. cod. civ. attribuisce a ogni condomino la possibilità di intervenire all’assemblea condominiale anche a mezzo di rappresentante. La norma non subordina tale potere a particolari condizioni, quindi la delega può essere validamente conferita sia a un condomino sia a un soggetto estraneo al condominio.

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L’art. 1576 del codice civile, stabilisce che il locatore (ossia il proprietario dell’immobile) “deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore” (ossia l’inquilino). delle spese tra locatore e conduttore

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Pubblichiamo le tavole sinottiche contenenti le modifiche apportate dalla riforma del condominio 17 Giugno 2013

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L’art. 1130 c.c., così come scaturente dalla legge di riforma del condominio, prevede al n. 6, primo periodo, che l’amministratore debba “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”

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Scaricando le “Richieste di Intervento” potrai aprire direttamente sui nostri sistemi una nuova richiesta e monitorare quelle in corso, inserendo commenti o leggendo le note di gestione del Servizio. In questo modo le comunicazioni con l’Amministratore saranno più veloci e puntuali.

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